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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero
dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare le quote non
usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1
ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio
1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi
dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO