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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio 1956-57, la spesa di lire 100 milioni per
provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei
contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione di danni di
guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento e'
stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spese disposte
con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710,
con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24
gennaio 1947, n. 52, e con la legge 4 maggio 1951, n. 385.