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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 27 giugno
1929, n. 1107, e' aumentata di lire 15.000.000, per ciascuno degli
esercizi finanziari dal 1956-57 al 1980-81 inclusi.