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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento e'
sostituito dal seguente:
"La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a
partire dall'esercizio 1954-55.
"Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del
contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la
spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione
del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal
1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente:
lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55;
lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59;
lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;
lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64.
"Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno
ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle
singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in
relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai
benefici.
"Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle
autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere
utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo
comma del presente articolo.
"Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo'
essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati
stanziamenti.
"Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di
previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina
mercantile per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere
concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25
del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella
legge 9 gennaio 1936, n. 147.
"Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di
lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge
e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente".