Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 10.000.000.000 per la concessione di
sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla
bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti
necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati
all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.
La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione di 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario dal
1956-57 al 1965-66.