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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521,
concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio
1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista
dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive
integrazioni, con la seguente modificazione:
L'art. 1 e' cosi' modificato:
"Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12
maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata
in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli
Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'art. 2 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
ANDREOTTI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO