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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20
febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31
marzo 1955, n. 175, e' prorogato, con decorrenza 1 gennaio 1956 e
fino al 30 giugno 1957.