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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per
l'ammissione alle Universita', sottoscritta a Parigi l'11 dicembre
1953.
La ratifica sara' effettuata con la riserva contemplata nel
paragrafo 3 dell'art. 1 della Convenzione stessa concernente la
facolta' di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri
cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso
articolo.