Legge Ordinaria n. 917 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1956)
Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  a  quando  non  sara'  provveduto  al  riassetto organico dei
servizi  tecnici,  nel quadro del nuovo ordinamento dell'esercito, il
reclutamento  degli  ufficiali  dei  servizi tecnici di artiglieria e
della  motorizzazione  e' effettuato, in deroga all'art. 16 del testo
unico  delle  leggi  sul  reclutamento degli ufficiali dell'Esercito,
approvato  con  regio  decreto  14  marzo  1938, n. 596, e successive
modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)