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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a quando non sara' provveduto al riassetto organico dei
servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'esercito, il
reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e
della motorizzazione e' effettuato, in deroga all'art. 16 del testo
unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito,
approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive
modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.