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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6
settembre 1952, nonche' i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla
Convenzione stessa.