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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un
massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione
dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale
alimento per le api.