Legge Ordinaria n. 935 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1956)
Contributi straordinari alle Associazioni d'arma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle    Associazioni   d'arma   dell'esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica,  erette  in enti morali e sottoposte alla vigilanza
del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro
il  limite  massimo  complessivo  di  lire  50 milioni nell'esercizio
finanziario  1955-56  e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi
successivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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