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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza
del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro
il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio
finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi
successivi.