Legge Ordinaria n. 936 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1956)
Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1 ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1;
9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e);
  1 ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono
estese  ai  danni  prodotti  in  provincia  di  Foggia, dai terremoti
verificatisi nel febbraio e marzo 1955.
 

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