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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' aggiunto
il seguente comma:
"Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che
possono essere concessi a norma della presente legge".