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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e
del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono
fissati nelle seguenti consistenze:
aiutanti di battaglia e marescialli di 1 classe.......... n. 1.700
marescialli di 2 classe.................................. L. 2.500
marescialli di 3 classe.................................. L. 3.300
sergenti maggiori........................................ L. 7.500
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Totale... n. 15.000
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La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per
ciascun grado dal comma precedente e' stabilita e variata con decreti
del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo
speciale per mansioni d'ufficio dell'Aeronautica militare e' fissato
in 150 unita' per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico
sara' aumentato di 50 unita' all'anno sino a raggiungere la
consistenza massima di 500 unita'.
La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei
sottufficiali di tutti i ruoli e categorie vincolati a ferme o
rafferme, e' determinata annualmente con la legge di bilancio.