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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' modificato come
segue:
Il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"I decreti con cui e' conferita la pensione di guerra sono
revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati
dall'art. 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini
previsti da detto articolo.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione degli assegni o
della pensione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri
casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della
denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art.
110".
L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle
visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo
assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno
essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate
dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto
pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di
modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o
soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente art.
44".