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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima
ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante
generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali,
deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.