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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per
il finanziamento di opere pubbliche di sia competenza e i relativi
contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla
eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse
necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da
demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste
dalla citata legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI -
TOGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA