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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli
Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili
statali "SS. Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano,
"agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di
Udine e "San Benedetto" di Montagna, previsti nelle tabelle annesse
ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in
conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e
obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media,
classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n.
1 unita alla presente legge.
Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le
Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa
alla presente legge, che, modifica la tabella n. 5 allegata al regio
decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.