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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile
1948, n. 421, e' ratificato con la seguente modificazione "Il testo
dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con
tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in
proprieta' rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e
all'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.). Il collegio di Santa
Margherita Ligure sara' destinato all'educazione ed alla istruzione
locale.
Il collegio di Cividale del Friuli sara' destinato all'educazione
ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi
delle zone del confine orientale italiano.
Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la
destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi
rispettivamente assegnati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ROSSI
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO