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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle
cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato
21 aprile 1947, n. 629, e' sospesa dal 1 ottobre 1955 fino al 30
settembre 1958.
Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate
nel precedente comma sono conferite, fino alla data suddetta, con i
criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947,
n. 629.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA