Legge Ordinaria n. 1047 del 26/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 novembre 1957)
Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'obbligo   dell'assicurazione   per   invalidita',   vecchiaia   e
superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive  modificazioni,  e' esteso, in quanto non sia diversamente
disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri
ed  ai  coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione
dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame,' nonche' agli
appartenenti  ai  rispettivi  nuclei  familiari i quali esercitino le
medesime attivita' sui medesimi fondi.
  Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e
i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme
del  regio  decreto-legge  28  novembre  1938,  n. 2138, e successive
modificazioni,  sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano
d'opera inferiore a 30 giornate uomo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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