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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di
lire 200.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per
l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
Tale somma sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi
di assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della
legge 31 luglio 1954, n. 626.