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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero 1) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel
nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n.
1641, e' sostituito dal seguente:
"1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e
la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale,
nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di
esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.
La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da
stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".