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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni
giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale
forense con le modalita' previste dall'art. 1 della legge 3 agosto
1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennita' in materia
penale e stragiudiziale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA