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Leggi d'Italia

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)



Legge Ordinaria n. 1051 del 07/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1957)
Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita'  spettanti  agli avvocati e ai procuratori per prestazioni
giudiziali  in  materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale
forense  con  le  modalita' previste dall'art. 1 della legge 3 agosto
1949,  n.  536,  e relative agli onorari e alle indennita' in materia
penale e stragiudiziale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 novembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it