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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno
degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per
l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e
l'applicazione di sistemi e di processi tecnici piu' progrediti, una
maggiore produttivita' delle superfici investite a canapa ed una
riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.