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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Roma, anche per
l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n.
103, e 21 dicembre 1955, numero 1310, quale concorso dello Stato per
gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti
dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica,
il predetto Comune e' autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo
di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro
cessione di un contributo che gli sara' all'uopo corrisposto dallo
Stato in annualita' trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.