Legge Ordinaria n. 106 del 05/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1957)
Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal corrente esercizio e' stanziato un contributo annuo
di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di
Bologna.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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