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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale
esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al
quadro E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16,
e' soppresso.
E' istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera
del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.
Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici e' prescritto
il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di
perito agrimensore.
La prima attuazione della presente legge avra' luogo applicando le
norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto
della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.
Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di
ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere
conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di
amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del
ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale
idraulico nel nuovo ruolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA