Legge Ordinaria n. 1080 del 21/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1957)
Soppressione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) ed istituzione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale
esecutivo)  dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  e  di cui al
quadro  E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16,
e' soppresso.
  E'  istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera
del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.
  Per  accedere alla carriera degli ufficiali idraulici e' prescritto
il  possesso  del  diploma  di  geometra o di perito industriale o di
perito agrimensore.
  La  prima attuazione della presente legge avra' luogo applicando le
norme  di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto
della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.
  Sempre  nella  prima  attuazione  della  presente legge, i posti di
ufficiale  idraulico  principale  del  nuovo  ruolo  potranno  essere
conferiti  per  merito  comparativo,  a  giudizio  del  Consiglio  di
amministrazione,  al  personale  degli  ufficiali  idraulici capi del
ruolo  soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale
idraulico nel nuovo ruolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                ZOLI - MEDICI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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