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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d)
dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30
ottobre 1956 completato da successivi scambi di Note, e' autorizzato
il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire,
da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a
favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'art. 20 e
successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.