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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 agosto 1957 l'art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1504, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la
tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con
ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle
indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953,
n. 86, spetta una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita'
e' maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28
febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto
1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del
settore dell'industria.
Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha
persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta
per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di
lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma
precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito
dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".