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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati della Croce Rossa italiana che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultano distaccati nella posizione
di comando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle
pensioni di guerra, in applicazione della legge 13 giugno 1952, n.
686, saranno inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo
dell'Amministrazione centrale del tesoro, disciplinato dal regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive
norme integrative e di attuazione, con decorrenza ai soli effetti
giuridici, dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della
Direzione generale delle pensioni di guerra.
Dalla stessa data ha inizio il computo della anzianita' di servizio
di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme
integrative e di attuazione.