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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le persone fisiche che, per assoluta impossibilita' derivante da
circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la
domanda per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre
1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o,
perdurando lo stato d'impossibilita', non oltre novanta giorni dopo
la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della
domanda.
L'istanza e' proposta al Ministro per il tesoro che provvede
sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all'art. 3
della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA