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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a
favore dei funzionari di pubblica sicurezza, e' stabilita, con
decorrenza dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:
Celibi Ammogliati
Ispettori generali capi............ L. 240.000 360.000
Questori........................... " 230.000 350.000
Vice questori...................... " 220.000 340.000
Commissari capi.................... " 210.000 325.000
Commissari......................... " 195.000 310.000
Commissari aggiunti................ " 160.000 285.000
Vice commissari e vice commissari
in prova.......................... " 125.000 250.000
Le misure dell'indennita' previste dal precedente comma per i
funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al
personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o
figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli
naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o
inabili ai lavoro ed a carico.
L'indennita' suddetta e' computabile agli effetti della pensione,
limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187
del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del
decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;
non e', invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari
in prova.