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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari
e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti
ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica
sicurezza e degli agenti di custodia nonche' per i sottufficiali, le
guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che
abbiano contratto ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di
servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle
finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste per i rispettivi dipendenti.
Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si
applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese
relative a carico delle rispettive Amministrazioni.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero
in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla
rispettiva Amministrazione.