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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,
e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, le
norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli
esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove
non vi provvedano le disposizioni vigenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
- TOGNI - COLOMBO -
GAVA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA