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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93,
per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono
prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
Entro detto termine il Ministro per la difesa nominera', a tale
scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la
quale dovra' ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un
anno dalla sua Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA