Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni
regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli
articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'art. 2 della
legge 31 marzo 1955, n. 175.
Il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898,
per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e' del pari prorogato a
decorrere dal 1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove
norme regolanti le provvidenze per il teatro.