Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5
dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928) n.
3049, sono aggiunti i seguenti comuni:
"Si provvede altresi' alle momentanee deficienze di valuta estera
per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi
immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una.
Direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di
rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:
Dollari U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Lire sterline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Franchi francesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000
Tale fondo sara' reintegrato con l'osservanza delle norme contenute
nella legge 3 marzo 1951, n. 193".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA