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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il
commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per
l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, e'
fissata nella misura del 2 per cento.
La medesima aliquota del 2 per cento e dovuta per il commercio e
per la importazione dei seguenti prodotti anticrittoganici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittoganici al 64 per cento di
solfato di rame;
zolfo grezzo molito ed anche ventilato;
zolfo raffinato molito ed anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito ed anche ventilato;
golfi riamati;
zolfo raffinato in pani e cannoli;
altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di
Entilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo
impiego in agricoltura.
E' abrogato l'art. 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.