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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuati per
riconosciuti motivi d'interesse generale o dello Stato ed i minori
introiti derivanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di
trasporto praticati per gli stessi motivi, sono rimborsati
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dai Ministeri od Enti
pubblici interessati alla concessione ed a carico dei quali deve
gravare la relativa spesa.