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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore
dell'agricoltura, previsti dalla tabella B allegata al testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di
lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per
ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica
impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il
coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.