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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento,
costituito ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio
1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio
1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento
di sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono
anno, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino
alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento, agli
agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli
impianti di olivi dalle nevicate e gelate dell'annata agraria
1955-56.
L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino
dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.
Le obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo sono
assistite dalla garanzia statale per il rimborso del capitale e per
il pagamento degli interessi.