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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale di alla matematica, istituito in Roma con
legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:
a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;
b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminati matematici
italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata
bibliografia del movimento matematico mondiale;
c) diffondere i piu' importanti indirizzi del pensiero nazionale
in questo campo;
d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica
e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche,
statistiche, ecc.).