Legge Ordinaria n. 1188 del 10/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1957)
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  nazionale  di  alla  matematica,  istituito in Roma con
legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:
    a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;
    b)  cooperare,  con  gli  altri  Istituti  e  Seminati matematici
italiani  per  il progresso delle matematiche e curare una aggiornata
bibliografia del movimento matematico mondiale;
    c)  diffondere i piu' importanti indirizzi del pensiero nazionale
in questo campo;
    d)  promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica
e   le   scienze   collaterali   (filosofiche,   storiche,   fisiche,
statistiche, ecc.).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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