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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la
segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16
settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale
ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre
1949.