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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine
a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai
sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero
del tesoro e' autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano
cambi (U. I. C.) le somme - nel limite del controvalore in lire 60
miliardi - derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U. I. C. sul
credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta
l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al
Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente
legge.
Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente
articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalita' di
cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.