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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e
veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con
regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e modificato con la legge 12
gennaio 1928, n. 93, con regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327
(convertito nella, legge 6 dicembre 1928, n. 3240); con la legge 28
dicembre 1933, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, n. 2250; con
la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, n.
2208, e con la legge 24 marzo 1942, n. 479, sono apportate le
varianti di cui appresso:
1) Nell'art. 2, quale modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo
1942, n. 479, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I capi di proprieta' privata adibiti a trasporti postali ed al
servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo
saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti
ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere
esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione".
2) L'art. 22, quale risulta, modificato dall'art. 14 della legge
24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al
fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la
reclusione da uno a quindici mese e con la multa:
a) da lire 5000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice
o a motore;
b) da lire 10.000, a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed
altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a
trazione animale;
c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a
motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di
rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi,
laghi e lagune con la rispettiva, attrezzatura".
"Alla stessa pena e' soggetto chiunque senza giustificato motivo,
non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di
requisizione dato dalla autorita' competente, o comunque ne impedisce
od ostacola l'esecuzione".
"Se i fatti previsti nel comma, precedente sono commessi per colpa,
si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma
ridotte di tre quinti".
3) L'art. 22-bis, aggiunto al testo unico dell'art. 15 della
legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente:
"Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per
sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla
requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a
quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello
stesso articolo".
"Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita'
competenti indicazioni mandaci, e' punito con la reclusione fino a
sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente articolo, ridotta di due quinti".
"Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita',
si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
articolo, ridotta di quattro quinti".
4) L'art. 23, modificato dall'art. 16 della legge 24 marzo 1942,
n. 479, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente chiunque, senza
giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della, presente
legge, e' punito, se il fatto non e' preveduto da altre speciali
disposizioni di legge:
1) nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e
sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, se
trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 2500 a lire
12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da
tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5000 a
lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica,
di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di
natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la
rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni
mendaci la pena e' raddoppiata;
2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con la ammenda, per
ogni capo non presentato, da lire 2000 a lire 10.000, se trattasi di
bicicletta semplice o a motore; da lire 5000 a lire 25.000, se
trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e
loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire
50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di
trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti
adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva
attrezzatura.
In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sara'
considerato idoneo al servizio militare.
"In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la
pena e' aumentata della meta'".
5) L'art. 23-bis, aggiunto al testo unico dell'art. 17 della
legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente:
"Nel casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima
dell'apertura del dibattimento, consegna il "capo", la pena e'
diminuita di un terzo.
Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, 22-bis e 23 sono
raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra".