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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e'
sostituito dal seguente:
"L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad
assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in
riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia,
relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti
da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono
negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonche' la
garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3
nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel
contratto di fornitura".
Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e'
sostituito dal seguente:
"Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del
tesoro puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale di
operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino
quelle previste dal comma precedente" .