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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia
atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti
allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunita' europee.