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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le espressioni "personale docente della scuola elementare e di
quella secondaria" e "personale docente negli Istituti di istruzione
artistica di ogni grado" contenute nel comma primo dell'articolo
unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo
agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici
delle scuole elementari statali e ai direttori delle scuole
secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica
di ogni grado.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare con legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA